CATANZARO – Si è concluso con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione il processo “Gettonopoli”, che ha visto coinvolti 28 imputati. L’inchiesta, avviata nel corso degli anni, indagava su presunte irregolarità legate alle presenze nelle commissioni consiliari del Comune di Catanzaro e a presunti rapporti fittizi tra consiglieri comunali e ditte private. Il procedimento si basava sull’accusa di truffa aggravata, falsità ideologica, materiale e uso di atto falso.
Imputati e Accuse
- Il processo ha coinvolto 28 imputati, tra cui Filippo Mancuso, attuale vicepresidente della Regione Calabria.
- Le accuse riguardavano sia le presenze nelle commissioni consiliari (contestate come non dovute) che l’ipotesi di assunzioni fittizie per ottenere rimborsi spese.
L'impianto accusatorio iniziale si articolava su due binari principali: il primo riguardava le presenze nelle commissioni consiliari, secondo la Procura, attestate pur in assenza o a fronte di permanenze limitate a brevi intervalli, portando alla liquidazione di gettoni di presenza considerati non dovuti (con un danno stimato in 21.796 euro per il bimestre novembre-dicembre 2018). Il secondo riguardava le presunte assunzioni fittizie, presunti rapporti di lavoro instaurati formalmente tra alcuni consiglieri e ditte private, i quali – secondo l’accusa – sarebbero serviti unicamente per ottenere dal Comune i rimborsi destinati a coprire le assenze lavorative legate agli impegni istituzionali.
Difesa e Sentenza
La sentenza di proscioglimento per prescrizione riguarda Andrea Amendola, Antonello Amendola, Tommaso Brutto, Carmelo Coluccio, Enrico Consolante, Sergio Costanzo, Salvatore La Rosa, Elzbieta Musielak, Libero Notarangelo, Sabrina Scarfone, Filippo Mancuso, Agazio Praticò, Antonio Mirarchi, Fabio Celia, Antonio Angotti, Manuela Costanzo, Francesca Carlotta Celi, Lorenzo Costa, Roberta Gallo, Francesco Gironda, Luigi Levato, Rosario Mancuso, Giuseppe Pisano, Cristina Rotundo, Giulia Procopi, Fabio Talarico, Antonio Ursino e Rosario Lostumbo. Il quadro difensivo generale, sostenuto da un ampio collegio di legali, aveva inoltre posto l’accento sull’effettività della partecipazione alle sedute e sulla mancanza di uno specifico regolamento comunale che fissasse una soglia temporale minima obbligatoria per la maturazione del gettone.