L'utilizzo degli autovelox, in particolare quelli installati su tratti stradali dove il sorpasso è consentito, solleva interrogativi sulla loro legittimità. La Gazzetta riporta che la validità di una multa emessa da un autovelox dipende principalmente dal tipo di dispositivo utilizzato e dalle normative specifiche per ogni tipologia di strada.
Requisiti Tecnici e Autorizzazioni
Gli apparecchi bidirezionali, in grado di rilevare le targhe sia in avanti che indietro, sono considerati validi per la misurazione della velocità in situazioni dove il sorpasso è consentito. Al contrario, gli autovelox unidirezionali, progettati per monitorare un singolo senso di marcia, non possono essere utilizzati in contesti diversi da quello per cui sono stati installati. La legge prevede che su strade extraurbane principali la rilevazione senza fermare il conducente sia consentita, mentre sulle strade urbane e secondarie è necessario un decreto del Prefetto che autorizzi l'utilizzo di questi dispositivi.
Un aspetto cruciale riguarda l'interpretazione delle ordinanze della Cassazione. Secondo queste, se il decreto del Prefetto non specifica esplicitamente il senso di marcia in cui può operare l'autovelox, il rilevamento può avvenire su entrambi i lati della strada. Tuttavia, questa validità è subordinata alla presenza di un dispositivo bidirezionale, a una segnalazione adeguata e visibile su entrambi i sensi di marcia, come richiesto dall'art. 142, comma 6-bis, del Codice della Strada.
In definitiva, la legittimità della multa dipende da una combinazione di fattori: il tipo di autovelox (bidirezionale o unidirezionale), l'autorizzazione specifica per il tratto stradale e la corretta segnalazione dell'apparecchio. La mancata osservanza di queste condizioni potrebbe rendere la sanzione contestabile.