Il quadro legale sulla segnalazione di presenze delle forze dell'ordine tramite WhatsApp è in evoluzione. Recentemente, una serie di sentenze dei tribunali italiani hanno chiarito che il semplice scambio di informazioni all’interno di un gruppo WhatsApp non costituisce reato, abbandonando l’interpretazione precedente che vedeva in questa pratica una potenziale interruzione del pubblico servizio.
La svolta della giurisprudenza
Fino a poco tempo fa, diverse procure territoriali e comandi delle forze dell'ordine avevano denunciato creatori, amministratori e partecipanti di gruppi WhatsApp per il reato di interruzione di pubblico servizio (articolo 340 del Codice Penale). Tuttavia, sentenze emesse da giudici di pace di Genova, Alghero e Agrigento hanno ribaltato questa posizione. I magistrati hanno stabilito che l'attività di segnalazione tramite WhatsApp non paralizza o altera l’operatività delle pattuglie, che continuano i loro controlli sul territorio in maniera regolare.
La questione si concentra ora sull’illecito amministrativo previsto dal Codice della Strada. Sebbene la segnalazione visiva con gli abbaglianti sia sanzionata (articolo 153 del Cds), non esiste una sanzione specifica per i messaggi WhatsApp. Tuttavia, l'utilizzo dello smartphone alla guida rimane illegale e punibile con le sanzioni previste dall’articolo 173 del Cds, che vieta l'uso di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili e dispositivi simili durante la marcia.
Implicazioni pratiche: La decisione giudiziaria sottolinea l'importanza della distinzione tra comunicazione privata e interferenza nell’attività istituzionale. Sebbene il controllo delle forze dell'ordine sia un diritto, l'utilizzo di canali di comunicazione informali per segnalare la loro presenza non è considerato un reato.